COMODATO D'USO GRATUITO
Ultima modifica 4 novembre 2020
CASI DI APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE:
Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in esame (RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE), valida sia ai fini IMU, che TASI devono sussistere CONTEMPORANEAMENTE TUTTE le condizioni previste dalla norma:
- L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO NON DEVE ESSERE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 O A/9;
- L'AGEVOLAZIONE OPERA SOLTANTO PER COMODATI GRATUITI A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA (GENITORI-FIGLI);
- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE UNA SOLA ABITAZIONE (APPUNTO QUELLA CONCESSA IN COMODATO) OLTRE A QUELLA DESTINATA COME PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE;
- IL COMODANTE DEVE RISIEDERE ANAGRAFICAMENTE E DIMORARE ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI SI TROVA L'ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO, PURCHÉ LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE NON SIA DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 O A/9;
- IL COMODATARIO DEVE RISIEDERE ANAGRAFICAMENTE E DIMORARE ABITUALMENTE NELL'IMMOBILE RICEVUTO IN COMODATO;
- IL CONTRATTO DI COMODATO, ANCHE SE VERBALE, DEVE ESSERE REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
CASI DI NON APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE:
- SE SI POSSIEDONO 3 (O PIÙ) IMMOBILI AD USO ABITATIVO (PER INTERO O IN PERCENTUALE);
- SE I DUE IMMOBILI AD USO ABITATIVO SI TROVANO IN DUE COMUNI DIVERSI;
- SE SI RISIEDE NEL COMUNE A E L'IMMOBILE È SITUATO NEL COMUNE B (DIVERSO DAL COMUNE A);
- SE SI RISIEDE ALL'ESTERO;
- SE L'IMMOBILE DATO IN COMODATO NON VIENE UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE DEL COMODATARIO;
- SE IL COMODATO È TRA NONNI E NIPOTI.
Istruzioni per la registrazione:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/registrazione-contratti-di-comodato/scheda-informativa-registrazione-contratti-comodato
Allegato