CONVIVENZA DI FATTO
Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2022, 10:13
CONVIVENZA DI FATTO
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Carugo, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze (Legge 20 maggio 2016, n.76) , i conviventi di fatto:
-hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
-in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari
-ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
-diritti inerenti alla casa di abitazione
-successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
-inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale
-diritti del convivente nell'attività di impresa
-ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia
-in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.